ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
- 1. E' costituita un' Associazione culturale, senza fini di lucro, denominata "SVILUPPO SOSTENIBILE".
ARTICOLO 2
SEDE
- L'Associazione ha sede in Bari, attualmente alla via Sparano n. 57
- L'Associazione potrà istituire uffici e sedi secondarie in altre località d'Italia e all'estero.
ARTICOLO 3
OGGETTO
- L'Associazione, in aderenza ai principi generali e speci-fici della Costituzione della Repubblica Italiana, vuole contribuire al progresso di una società fondata sulla qualità della vita, sulla cooperazione e che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente e la giustizia sociale.
A tali fine si propone di attuare iniziative volte a incentivare:
- l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, l'integrazione etnico-culturale, i principi della legalità, della solidarietà, dell'accoglienza e della cooperazione;
- l'ampliamento della partecipazione dei cittadini/e alle scelte politiche ed amministrative che li riguardano;
- la promozione e il sostegno di tutte le iniziative tese a tutelare l'assetto del territorio, a garantirne lo sviluppo e a prevenire ed eliminare tutte le fonti di inquinamento, nel contesto di un uso sostenibile delle risorse ambientali, natu-rali e paesaggistiche, in difesa della biodiversità;
- l'intervento su grandi temi di pubblico interesse, quali l'ambiente urbano, fisico ed immateriale; la libertà di ricer-ca e di insegnamento, la produzione di cultura e la formazio-ne; il diritto alla salute; la responsabilità e l'etica delle professioni; la qualità e la trasparenza della comunicazione pubblica; la diffusione e l'affermazione dei valori della le-galità, anche mediante la prevenzione della devianza e dell'illegalità;
- l'applicazione del concetto di sostenibilità nell'azione della Pubblica Amministrazione;
- il confronto su nuove forme di partecipazione democratica;
- la corretta regolamentazione della immigrazione e del rico-noscimento della cittadinanza;
- l'etica e la critica nei consumi (commercio equo e solida-le, prodotti provenienti da agricoltura biologica).
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso la promozione dell'analisi e del dibattito, l'elaborazione culturale e la formulazione di proposte. A tal fine l'Associazione promuoverà e pubblicizzerà incontri, corsi, seminari, congressi e rassegne tematiche. Saranno inoltre organizzate visite e manifestazioni culturali nell'ambito di progetti di informatizzazione e alfabetizzazio-ne da svolgere in sintonia con enti pubblici e/o privati. L'Associzione costituirà al suo interno gruppi di studio qua-lificati ad affrontare di volta in volta gli argomenti di at-tualità ed interesse scelti dai soci. L'Associazione si prefigge inoltre di contribuire con progetti ed idee a realizzare forme di impresa e occupazione nel ri-spetto dell'ambiente e di principi di sostenibilità che si in-tende promuovere. I soggetti beneficiari saranno tutti i soggetti interessati, le scuole, università, imprese ed enti pubblici e/o privati. L'Associazione si prefigge inoltre di stimolare sia il coordi-namento con altre realtà associative che il rilancio di mani-festazioni culturali di livello nazionale e internazionale. L'Associazione è apolitica, non persegue finalità di lucro, ma soltanto le predette finalità di ricerca, sociali, e cultura-li, anche se per raggiungere le stesse il sodalizio potrà svolgere attività commerciale. Si considerano in ogni caso non commerciali le operazioni svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispet-tivi specifici nei confronti di associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgano la medesima attività o fanno parte di un'unica organizzazione, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli as-sociati. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i fondi pubblicamente ed occasionalmente raccolti, anche con offerte di modico valore, in campagne di sensibilizzazione, di ricor-renze e i contributi delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in accreditamento di attività a-venti finalità sociali.
ARTICOLO 4
DURATA
- L'Associazione ha durata indeterminata.
- L'Associazione non potrà essere sciolta senza il voto favorevole degli associati, con maggioranza dei tre quarti.
- L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- E' fatto divieto assoluto all'assemblea che approva il bilancio, e comunque all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 5
MEMBRI
- Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, che condividendo le finalità e i progetti, e/o impegnate nelle attività inerenti le tematiche di cui allo scopo sociale, ne facciano domanda e ottengano l'iscrizione.
La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto e accettata dal Consiglio Direttivo.
A tale fine la domanda si intenderà accettata qualora non per-venga al richiedente espressa comunicazione di rigetto entro quindici giorni dalla presentazione della stessa.
- Coloro che non avranno presentato per iscritto le dimis-sioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati membri associati, anche per l'anno successivo.
- I membri dell'Associazione sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento inter-no, che sarà redatto ove necessario dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, nonché le delibere validamente as-sunte; sono altresì obbligati a versare la quota annua di as-sociazione, il cui ammontare verrà determinato dall'Assemblea dei soci.
- Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sede dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative del-l'Associazione.
Tutti i membri hanno diritto di voto.
- La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per dimissioni;
- per morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale scaduta alla data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto annuale;
- per radiazione, che viene pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condot-ta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea.
I membri receduti, revocati o radiati non avranno diritto a liquidazione alcuna.
- La quota o o il contributo associativo sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.
- I membri potranno versare quote straordinarie per corrispettivi specifici in diretta attuazione degli scopi sociali e effettuare finanziamenti a favore dell'Associazione, ove ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo per far fronte a particolari e straordinarie esigenze finanziarie, nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare in materia di fi-nanziamenti e sollecitazione e raccolta del risparmio.
I finanziamenti saranno comunque infruttiferi di interessi e verranno restituiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Ove il Consiglio Direttivo intenda assumere la predetta delibera dovrà redigere apposita comunicazione da rendere nota a-gli associati, mediante affissione nella sede dell'Associazio-ne, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adu-nanza.
In caso di opposizione da parte di un terzo dei soci, il Con-siglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui rimetterà la decisione relativa ai finanziamenti.
ARTICOLO 6
PATRIMONIO
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- la quota associativa annua;
- i contributi degli iscritti e i beni acquistati;
- i beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o con-feriti all'associazione, purché nel rispetto della Legge.
- In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutti i suoi beni, mobili ed immobili, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pub-blica utilità, sentito l'organismo di controllo ex art. 3 c. 190 della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 7
ORGANI
- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8
L'ASSEMBLEA
- L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote as-sociative annuali e si tiene nella sede dell'Associazione o in altra sede designata dal Presidente del Consiglio Direttivo, purchè in Italia.
- L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Di-rettivo in via Ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto eco-nomico e finanziario, ovvero del bilancio dell'esercizio rela-tivo all'anno precedente, che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ri-tenga opportuno il Consiglio Direttivo.
Inoltre l'Assemblea generale potrà essere convocata quando al-meno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta scritta for-mulando il relativo ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata mediante avviso individuale, spedito per posta, telefax o posta elettronica, o affisso nei locali sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luo-go dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno dei lavori.
- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario dall'Associazione in carica o altra persona designata dall'Assemblea stessa.
Quando debba procedersi a votazione, il Presidente nomina due scrutatori scelti fra gli associati presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Per ogni assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la pre-senza della maggioranza degli associati e l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi (2/3) degli iscritti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ciascun membro può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro membro-socio, non amministratore, ma ogni associato, non può ricevere più di due deleghe.
- L'Assemblea ordinaria delibera:
- sul rendiconto economico-finanziario annuale e sugli indi-rizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sul conto previsionale annuale;
- sul rendiconto relativo alla raccolta dei fondi;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sull'esclusione dei soci per indegnità;
- sull'ammontare della quota associativa annua;
- L'Assemblea straordinaria delibera:
- le modifiche allo Statuto;
- l'approvazione del regolamento interno;
- lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'e-ventuale fondo.
- L'Assemblea ordinaria e straodinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Alla votazione si procederà normalmente con il sistema dall'alzata di mano o per divisione. Per l'elezione delle ca-riche sociali si procederà normalmente con scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.
ARTICOLO 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il l Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri e-letti dall'Assemblea ordinaria degli associati e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.
Ciascuno degli iscritti potrà candidarsi a componente del Con-siglio Direttivo, purchè abbia un'anzianità di almeno sei mesi e sia in regola con il versamento della quota sociale. In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore ai membri fissati dall'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presiden-te, un Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
- convoca l'assemblea;
- attua le delibere dell'assemblea;
- svolge ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini dell'associazione ed opera per la realizzazione dei programmi;
- delibera sulle domande di ammissione all'associazione;
- amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio di esercizio;
- propone all'Assemblea la quota associativa annua;
- redige l'eventuale regolamento organizzativo interno;
- nomina commissioni di studio o commissioni tecniche.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale la posizione cui accede il voto del Presidente.
- Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, su sua decisione o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, comunque con comunica-zione scritta a tutti i componenti, fatta a mezzo posta, posta elettronica o telefax e da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione del Consiglio potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma o telefono, con preavviso di 24 ore.
Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.
Le sedute si terranno nella sede dell'Associazione o diversa sede da indicarsi, purchè in Italia.
- Il Consiglio porterà a conoscenza degli associati il con-tenuto delle deliberazioni nelle forme e nei modi che riterrà di volta in volta più idonei.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno presenziare tutti gli associati e a tal fine dovranno essere resi noti, con affissione nella sede dell'Associazione la data, ora e luogo della riunione.
- In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all'eser-cizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione, che verrà ratificata alla prima successiva assemblea.
In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Diret-tivo o della maggioranza dei componenti dello stesso, il Pre-sidente o chi ne fa le veci indice immediatamente e comunque entro trenta giorni l'assemblea per procedere alla sostituzione dell'intero consiglio, limitandosi nel frattempo alla ordi-naria amministrazione dell'associazione.
Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte con-secutive, si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica. Egli verrà sostituito da chi nell'Assemblea di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.
- Nessuna carica è retribuita.
ARTICOLO 10
PRESIDENTE
- Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione, ha il potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni, senza autonomia decisionale.
- Nei casi di particolare urgenza, il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può decidere autonomamente salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione succes-siva e comunque non oltre trenta giorni.
- I consiglieri che compiono atti di particolare gravità nei confronti dell'Associazione possono essere esclusi su de-libera dell'assemblea.
ARTICOLO 11
VICE PRESIDENTE
- Il Vicepresidente collabora con il Presidente su delega espressa di quest'ultimo e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
ARTICOLO 12
SEGRETARIO - TESORIERE
- Il segretario del Consiglio Direttivo tiene e redige i verbali di riunione del Consiglio e dell'Assemblea dei soci, curandone la tenuta in appositi registri sociali.
- Il tesoriere provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonchè quelli delibe-rati, redige e sottoscrive i rendiconto e tiene la cassa so-ciale.
- La carica di Segretario e di Tesoriere può essere conferita allo stesso soggetto
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